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giovedì 14 febbraio 2008

Certificazione energetica: poche barriere all’ingresso per i professionisti

08/02/2008 – Ritorniamo sul tema della certificazione energetica degli edifici per cercare di capire quali saranno le opportunità di lavoro che, dopo l’emanazione dei decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, si apriranno per i professionisti.Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi professionali potranno svolgere l’attività di certificatore, senza obbligo di corsi abilitanti o patentini, la cui eventuale istituzione sarà lasciata in mano alle Regioni . In relazione alla definizione di soggetti certificatori, tenuto conto delle differenti posizioni manifestate a più riprese dalle Regioni e alla necessità di fornire un servizio reale ai cittadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui, sono state poste alla base da parte del MSE le seguenti considerazioni: - fissare metodi di calcolo comuni ai più alti livelli di garanzia tecnica (CEN ed UNI) al fine di facilitare nelle stesse il riconoscimento delle amministrazioni regionali e per favorire la massima disponibilità di strumenti applicativi (es.: un professionista può usare lo stesso strumento informatico in diversi contesti territoriali riducendo i suoi costi di gestione e, con la consuetudine all’utilizzo dei medesimi sistemi, comprimere i tempi di erogazione del servizio a beneficio dell’affidabilità della prestazione e dei costi per il cittadino. Inoltre metodologie comuni favoriscono la crescita dell’offerta nei differenti ambiti ed il confronto delle prestazioni); - adottare un foglio di calcolo predisposto, conformemente alle predette norme, dal Comitato termotecnico italiano (CTI), con l’obiettivo di fornire percorsi guidati all’utilizzo delle metodologie e ridurre la dispersione dei risultati in relazione alla formazione, all’esperienza e all’interpretazione dei diversi utilizzatori. Il foglio di calcolo non intende sostituire i software commerciali ma essere un riferimento per questi e anche utilizzabile in eventuali controversie; - fissate le metodologie e adottato il foglio di calcolo del CTI, il MSE ritiene che sussistano le condizioni per disporre di una ampia platea di soggetti certificatori che, fermo restando le conoscenze tecniche di base, possa costituire una offerta ampia e qualificata a disposizione dei cittadini; - non porre requisiti di esperienza pregressa, per favorire l’accesso nel mondo del lavoro dei soggetti più giovani, neo diplomati e laureati. Anche questa scelta contribuisce ad ampliare l’offerta del servizio. Sono individuati come qualificati all’attività di certificazione energetica: tecnici abilitati iscritti agli ordini e collegi professionali, Enti locali, organismi pubblici operanti nel settore energetico, energy manager, organismi di ispezione nel settore delle costruzioni edili e dell’impiantistica connessa e società di servizi energia (ESCO). L’inclusione di queste ultime società tra i soggetti riconosciuti a certificare si inquadra nell’indirizzo e nel ruolo che la direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici assegna loro. Sono poi indicati gli elementi a garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’operato dei certificatori i quali, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, devono dichiarare: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. Viene confermata inoltre la valenza di atto pubblico dell’attestato di certificazione. Spetterà poi alle Regioni e alle Province autonome procedere ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica. Non vi è quindi alcuna imposizione di corsi abilitanti né di eventuali esami di accreditamento, ma vengono fissati solo elementi di flessibilità che possono essere utilizzati dalle Regioni per la stesura dei provvedimenti relativi. Secondo la mia opinione, ritengo che sia indispensabile prevedere l’aggiornamento dei professionisti e la verifica della loro professionalità, con corsi e successivo esame finale. Dare degli strumenti di calcolo è importante per ridurre l’onere lavorativo dei professionisti, ma non certo sostituisce né offre professionalità e competenza. Questo problema diventerà ancora più pesante quando, con l’emanazione dei successivi decreti attuativi richiesti dalla Direttiva, si dovrà certificare la prestazione dell’edificio considerando tutti gli utilizzi energetici, dal riscaldamento alla produzione di acqua calda sanitaria, al condizionamento estivo, all’illuminazione ed ai consumi ausiliari.”