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lunedì 21 dicembre 2009

Guida alla DETRAZIONE FISCALE del 55%: Interventi Agevolati

Continuiamo con la nostra breve guida sulla Detrazione fiscale del 55% riportando di seguito la tipologia di interventi agevolati.
  • Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
È detraibile il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale:
‐ inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori iniziati nel periodo d’imposta 2007;
‐ non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d’imposta 2008. 
L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione fiscale del 55% spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi.Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
  • Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove  finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.


  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
È detraibile il 55% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). Per i pannelli realizzati in autocostruzione, e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato  l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007).
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
È detraibile il 55% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione. La detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 2010 è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate).






continua.....