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venerdì 18 aprile 2008

Da quando dobbiamo certificare gli edifici?

Le date previste dal decreto sono le seguenti: • 1 luglio 2007Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile (vendita o locazione). • 1 luglio 2008 Edifici esistenti di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari. • 1 luglio 2009 Alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Nel caso di edifici pubblici, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

mercoledì 16 aprile 2008

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: L’ambito di intervento

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 311/06 indica gli edifici e gli impianti che devono rispettare le verifiche dettate dal decreto. Infatti troviamo:
  • una applicazione integrale a tutto l’edificio in caso di nuovi edifici ed in caso di ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile >1000 m2 , ed in caso di demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile >1000 m2;
  • una applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
  • una applicazione limitata al rispetto di parametri specifici in caso di ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤1000 m2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti ed in caso di sostituzione di generatori di calore.

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

L’attestato di certificazione energetica

Altra definizione molto importante è quella relativa all’attestato di certificazione energetica definito come: “il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”.
Al momento non sono ancora usciti i decreti attuativi tanto attesi, quindi non è possibile rispondere completamente alle varie domande sull’argomento che interessano i professionisti.
Tra le tante, segnalo quelle relative al soggetto certificatore, alla procedura di certificazione, alla classe dell’edificio.
Risposte saranno date a breve, a livello nazionale.
Comunque, che sia la procedura di calcolo per la climatizzazione invernale che le verifiche da effettuare sono già disponibili ed utilizzabili.


martedì 15 aprile 2008

Tutto sull' "INVERTER"

Il convertitore CC/ CA o inverter trasferisce la potenza in continua prodotta dal generatore alla rete in alternata, in conformità ai requisiti normativi, tecnici e di sicurezza applicabili. Le caratteristiche generali dell'inverter adottato sono: caratteristiche elettriche adeguate, inclusione al proprio interno di dispositivi di protezione che altrimenti dovrebbero essere previsti separatamente con aggravio dei costi, possibilità di montaggio in esterno, alta affidibilità e adeguato servizio di assistenza. Le sue caratteristiche principali sono:
  • grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65);
  • campo di tensione in ingresso adeguato alla tensione del generatore fotovoltaico;
  • funzione MPPT (inseguimento della massima potenza);
  • efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale;
  • lato CC gestibile con poli non connessi a terra, quindi con sitenma IT;
  • communtazione forzata di rete con tecnica PWM, senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20
  • protezione per la sconnessione dalla rete, per valori fuori soglia di tensione e frequenza di rete e per sovracorrente di guasto in conformità alla prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale;
  • rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8;
  • reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico.

Per morivi di sicurezza, per il collegamento in parallelo alla rete pubblica l'impianto deve essere provvisto di protezioni particolari che ne impediscono il funzionamento in isola elettrica, cosi come previsto dalla norma CEI 11-20 e dalle specifiche del distributore locale. L'inverter adottato prevede tale interfaccia internamente.

Esso prevede inoltre: il rilevamento del guasto dell'isolamento verso terra sul lato CC l'indicazione sul display dell'energia in alternata prodotta dall'inverter, del numero di ore di funzionamento e della tensione di lavoro del campo fotovoltaico.

continua....

Che cos’è la prestazione energetica di un edificio?

Nel decreto, è possibile osservare, tra le definizioni, quella di prestazione energetica che viene definita: “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione”.

Quindi l’energia consumata in un edificio è la somma di cinque contributi:

1) la climatizzazione invernale;
2) la climatizzazione estiva;
3) la preparazione acqua calda sanitaria;
4) la ventilazione;
5) l’illuminazione.

Il progettista dovrà garantire un risparmio energetico per tutti e cinque i contributi, verificando in particolare quello della climatizzazione invernale. I descrittori dei cinque contributi sono evidenziati nell’allegato B del decreto e sono:

a) clima esterno e interno;
b) caratteristiche termiche dell’edificio;
c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;
e) impianto di illuminazione;
f) posizione ed orientamento degli edifici;
g) sistemi solari passivi e protezione solare;
h) ventilazione naturale;
i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Attraverso questi descrittori sarà possibile descrivere gli interventi da attuare per il risparmio energetico

lunedì 14 aprile 2008

La legge 10/1991 e il contesto legislativo italiano

In Italia i principali strumenti politici utilizzati sono legati alla legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale di energia.” Si tratta di una legge che introduce dei regolamenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica in tutti i settori. Relativamente ai settori residenziali e commerciali, i principali programmi nazionali sono:
  • la legge 10/91, che regolamenta il grado di isolamento termico dell’involucro edilizio attraverso la valutazione del coefficiente volumico di dispersione Cd;
  • la legge 10/91 ed il Decreto n. 412 del 1993, che prevedono ispezioni regolari alle caldaie. Il programma è iniziato nel 1994 e prevede ispezioni annuali od ogni due anni a seconda della dimensione della caldaia. Alcune autorità regionali hanno contribuito all’attuazione del decreto;
  • la direttiva europea 2002/91/CE, che ha dato impulso all’attività normativa e legislativa a livello continentale e di singoli Stati membri. In Italia la direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici è stata recepita con l’emanazione del D.Lgs. n. 192 del 18/9/2005 e del successivo D.Lgs. 311/06.

È importante anche ricordare che, relativamente alle competenze in materia di politiche energetiche, dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione, rimane controverso il rapporto Stato-Regioni, permanendo un equilibrio precario tra necessità di coordinamento e scelte strategiche autonome in termini di requisiti, metodologie e procedure di certificazione, che potrebbero generare conflitti, difficilmente comprensibili per l’utente finale.