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venerdì 13 novembre 2009

Semplificazione del bonus del 55% per la riqualificazione energetica

Il DM del 6 agosto 2009 semplifica le procedure e riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il suddetto decreto tratta delle “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall'11 ottobre 2009), e modifica il DM 19 febbraio 2007 , “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.
Il DM 6 agosto 2009 interviene sugli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007); oppure:
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005.
Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia. Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.

Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici

contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri sono:

  • Criteri generali 
  • Metodologie di calcolo
  • Requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta diulteriori disposizioni, quali, ad esempio: 
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc); 
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio; 
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali; 
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento; 
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate; 
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata. 
 
Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. 
 
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. 
 
I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori. 
 
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte, ad esempio da UNI e CEN. 
L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti. 
 
Le disposizioni del nuovo decreto – si legge all’art. 6 – si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. 
Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. 
 
Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali. 
 
L’art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

mercoledì 11 novembre 2009

Certificazione energetica: a breve i requisiti per i professionisti

La bozza di Dpr attuativo della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento dei certificatori, stabilisce che i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici saranno: ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie, forestali e ambientali, geometri, periti industriali, agrari e agrotecnici.
In particolare la bozza provvisoria del decreto definisce “tecnico abilitato” un tecnico, sia dipendente pubblico o privato che libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale, abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.
Le lauree abilitanti previste sono quelle in: architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale, chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica, gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.
Da notare che qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi citati (progettazione di edifici e progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi), egli dovrà operare in team con altri tecnici, in modo che il gruppo copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza.
Per lauree quali, fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali. Lo schema di Dpr, che segue gli altri due attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 (Dpr 59 2 aprile 2009 recante metodologie di calcolo e i requisiti minimi, e DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida per la certificazione energetica) è ora all’esame del Consiglio di Stato, dovrà poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e, infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.