Il suddetto decreto tratta delle “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall'11 ottobre 2009), e modifica il DM 19 febbraio 2007 , “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005.
Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.
Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.