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lunedì 21 dicembre 2009

Guida alla DETRAZIONE FISCALE del 55%: Interventi Agevolati

Continuiamo con la nostra breve guida sulla Detrazione fiscale del 55% riportando di seguito la tipologia di interventi agevolati.
  • Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
È detraibile il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale:
‐ inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori iniziati nel periodo d’imposta 2007;
‐ non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d’imposta 2008. 
L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione fiscale del 55% spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi.Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
  • Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove  finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.


  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
È detraibile il 55% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). Per i pannelli realizzati in autocostruzione, e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato  l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007).
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
È detraibile il 55% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione. La detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 2010 è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate).






continua.....

venerdì 11 dicembre 2009

Fotovoltaico reali opportunità di business impianto da 1kW (...continua)

Prendiamo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento e inclinazione ottimali e assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole. Per un impianto con queste caratteristiche, situato in Italia, il Gse stima le seguenti producibilità annue massime: 

  • regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno; 
  • regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno; 
  • regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno.

Secondo il Gse l’investimento rientra, di norma, in 11-13 anni per gli impianti domestici del Nord Italia, in 9-11 anni per quelli collocati nell’Italia centrale, in 7-9 anni per quelli del Sud Italia. Gli incentivi sono finanziati con la componente A3 delle fatture energetiche pagate dai cittadini italiani. Attualmente la componente A3 arriva al 7,5%, ma è destinata ad aumentare per rispettare gli obiettivi presi a livello europeo.
L’Italia nel 2008 è diventato il quinto paese al mondo come capacità fotovoltaica installata dopo Germania, Spagna, Giappone e Stati Uniti.
Oggi gli incentivi italiani sono considerati i migliori al mondo. In Germania, al secondo posto in Europa, il massimo incentivo arriva a 32 centesimi per Kwh. Dal 2012 fino al 2015 le tariffe potrebbero subire una ulteriore riduzione annua pari al 5%, continuando comunque a garantire adeguati profitti agli investitori e alla filiera industriale.
Senza il contributo pubblico, comunque, l’energia solare sarebbe molto più cara di quella ottenuta dalle fonti tradizionali. La bolletta energetica italiana in media si aggira sui 20 centesimi di euro per Kwh. Ancora secondo lo studio Il valore dell’energia fotovoltaica in Italia, per gli impianti domestici il costo della produzione di elettricità varia dai 51,3 centesimi per Kwh nel Nord del Paese, dove le ore di insolazione annue sono 1.100,  ai 37,6 euro del Mezzogiorno (1.500 ore di sole).


Guida alla DETRAZIONE FISCALE del 55%: Soggetti Beneficiari

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche.
I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.


continua....

mercoledì 9 dicembre 2009

Guida alla DETRAZIONE FISCALE del 55%: Tipologia edifici interessati

Come accennato nel post del 01/12, oggi ha inizio la breve guida alla Detrazione Fiscale del 55%.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica, a differenza da quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile. Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.


Dobbiamo tenere conto però anche di alcuni casi particolari:

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate).
Inoltre, una società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% (Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

continua.....

giovedì 3 dicembre 2009

Fotovoltaico reali opportunità di business (...continua)

Passiamo adesso a presentare un esempio di un impianti fotovoltaico domestico da 2,8 Kw di picco. I moduli, che sono il cuore dell’impianto, su un tetto a falde occupano 20 metri quadrati se sono in silicio monocristallino, 25,5 metri quadri se sono in silicio policristallino e 56 metri quadri se sono in film sottile (silicio amorfo). Dimensioni che salgono rispettivamente a 46, 58 e 129 metri quadri se il tetto è piano.
In pratica i moduli sono formati da un certo numero di celle collegate elettricamente in serie. Colpite dalla luce del sole producono energia elettrica. I pannelli in silicio monocristallino costano di più dei moduli in policristallino, ma hanno anche una resa migliore (il 12% contro il 16% del monocristallino). Il silicio amorfo è ancora meno efficiente (la resa è di circa il 10%) ma costa ancora meno. A prescindere dai materiali dei moduli, si può scegliere un impianto a inseguimento, che segue l’orientamento della luce solare generando una resa anche del 30%. Ma i costi (e gli spazi necessari) lievitano ulteriormente.

Un importante aspetto da tenere in considerazione è l’integrazione architettonica. I pannelli possono essere integrati architettonicamente, parzialmente integrati o non integrati. Esempio: un pannello è integrato se fa parte di un edificio, magari inserito nel tetto; un pannello parzialmente integrato (sono i più frequenti) è invece appoggiato sul tetto ma non inserito nell’edificio. I pannelli non integrati sono invece per terra o collocati su tetti piani senza essere inclinati. Più l’impianto è integrato più ricco è l’incentivo pubblico.


Altri problemi, di non minore importanza, da considerare sono:
  • La potenza nominale di un impianto viene raggiunta sotto particolare condizioni dipendenti dal'effettivo irraggiamento solare (quest'ultimo è tanto maggiore quanto più ci si avvicina a latitudini basse) e contano anche i problemi delle possibili ombre che possono coprire l’impianto. Una misura dell’irraggiamento nella propria zona si può ottenere consultando l’atlante italiano della radiazione solare dell’Enea;
  • Il mismatching  (con una perdita media del 4,25%), che si ha quando i vari sottocampi di un campo fotovoltaico non sono omogenei dal punto di vista del funzionamento elettrico; 
  • L’effetto temperatura (4,25% standard), quando ci sono più di 25 gradi centigradi;
  • I quadri in continua (1,75%), ossia perdite di cablaggio locale e globale;
  • Le perdite riconducibili all’inverter (5,75%); e quelle per “polluzione” (0,75%), che dipendono dalle condizioni meteo






Detto ciò vediamo brevemente cosa fare una volta realizzato l'impianto.
Ci si rivolge al Gse per avere gli incentivi. Bisogna mandare la domanda di incentivazione e da essa arriva la remunerazione dell’energia prodotta. Gli incentivi possono valere 35 centesimi a chilowattora nei casi peggiori e 48 centesimi nei casi migliori. All’incentivo si aggiunge il meccanismo dello scambio sul posto (che permette di non pagare le bollette) o, in alternativa, la vendita dell’energia al mercato. Gli incentivi durano 20 anni, e vengono aggiornati ogni anno: nel 2009 sono stati ridotti del 2%, l’anno prossimo avranno un altro taglio del 2%. Finiti i 20 anni, l’impianto fotovoltaico continuerà ad avere diritto della remunerazione economica derivante dall’esercizio commerciale in regime di “scambio sul posto” o la vendita al mercato. Con lo scambio sul posto si lascia nella rete tutta l’energia prodotta e non direttamente consumata per poi poterla utilizzare in futuro, scontandola dalla bollette. Nel regime di vendita alla rete, invece, l’energia in eccesso viene acquistata dal Gse. Se sugli edifici si fanno altri lavori, che permettono un risparmio energetico almeno del 10%, le agevolazioni possono aumentare fino al 30%. Sugli incentivi del Conto Energia non si paga l’Iva. Nemmeno il sistema di scambio sul posto, gli impianti sotto i 20 kW non sono considerati fiscalmente rilevanti. In sistemi maggiori invece l’immissione di energia nella rete è considerata un’attività commerciale e quindi rilevante ai fini Iva e altre imposte (Ires e Irap).

....continua

martedì 1 dicembre 2009

Guida alla DETRAZIONE FISCALE del 55%

Cari lettori è con mio sommo piacere farvi sapere che nei prossimi giorni usciranno sul mio blog http://energia-rinnovabile-blog.blogspot.com una breve ma dettagliata guida alla detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Qui di seguito troverete un piccolo sommario degli aspetti trattati:

  • Tipologia di edifici interessati per la riqualificazione energetica
  • Soggetti beneficiari dell'intervento
  • Tipologia interventi in detrazione
  • Limiti massimi delle detrazioni
  • Asseverazione del tecnico abilitato
  • Funzionamento della detrazione
  • Documentazione prodotta e cumulabilità con altre agevolazioni fiscali
  • Quadro normativo

In questi giorni verrà aperto anche un sondaggio per verificare il vostro grado di apprezzamento relativo alla guida su citata, ed in generale agli argomenti trattati nel blog.

Vi aspetto....

lunedì 30 novembre 2009

Fotovoltaico reali opportunità di business

Ebbene si non è un segreto in Italia gli incentivi per avviare un impianto fotovoltaico sono i più ricchi d’Europa. Chi oggi investe nel fotovoltaico può fare buoni affari. Il "Conto Energia", cosi si chiama la legge che regola gli incentivi riconosciuti a chi avvia un impianto fotovoltaico, è il più remunerativo in questo momento in Europa: ogni chilowattora prodotto viene pagato tra i 35 e i 48 centesimi di euro, a seconda del tipo di impianto.



Il tasso interno di rendimento (Tir) medio a 25 anni di un impianto fotovoltaico ad uso domestico è del 9 %. Mentre, per aziende medio-grandi, un impianto da 1.000 MW di potenza e 5 milioni di euro di costo ha un Tir  l’8,8 e il 7,5% a seconda della quota di autoconsumo.


Il Conto Energia, la norma introdotta nel 2007 per regolare gli incentivi, continuerà a funzionare finché non si raggiungerà la soglia di 1.200 Megawatt complessivi installati. Oggi siamo già a quota 500 megawatt, probabilmente entro la fine del 2010 si arriverà al tetto. Dopo quel momento ci saranno ancora 14 mesi per avviare un impianto incentivabile, altrimenti bisognerà attendere la nuova normativa.


Diamo ora un'occhiata ai costi da sostenere per poter affrontare un investimento del genere:
Ogni chilowatt di picco di potenza installato costa in media 6mila euro. Per i consumi di una famiglia servono impianti da circa 2,8/3 chilowatt picco.
Quindi il budget di partenza è allora di circa 16.800 euro, escludendo l’Iva, che in questi casi è al 10%. La manutenzione ordinaria dell’impianto costa in media altri 150 euro all’anno, e dopo una decina d’anni occorre fare una manutenzione straordinaria che in genere richiede un costo che si aggira attorno al 10% del valore dell’impianto. La vita media del sistema è compresa tra i 25 e i 30 anni. Facendo due conti, il costo di un impianto fotovoltaico che duri 30 anni è di circa 25mila euro.



In genere chi vuole realizzare un impianto di piccole dimensioni (fino a 20kW) basta che presenti nel comune di appartenenza la “dichiarazione di inizio attività”, ed il progetto firmato da un tecnico abilitato. Se, dopo 30 giorni, l’ufficio tecnico del Comune non ha presentato obiezioni si possono avviare i lavori. Dovrebbero arrivare presto le linee guida per semplificare il processo attraverso “l’autorizzazione unica”, già prevista dal Dlgs 387 del dicembre 2003: le nuove norme dovrebbero garantire un processo autorizzativo che duri al massimo 180 giorni.  


continua....



giovedì 26 novembre 2009

Scopri come risparmiare elettricità (...continua)

…continua

Continuando il discorso dell’ultimo post, una volta chiariti gli aspetti tecnici si può iniziare a ragionare sulle offerte. La prima cosa da fare è guardare i propri consumi, per valutare le scelte che si vogliono fare. Andate a controllare che tipo di contratto avete. I vecchi contratti sono di due tipi: monorario e biorario.

Il MONORARIO prevede un’unica tariffa per kilowattora:

  • la F1, la più cara, comprende le ore di punta (tra le 8 e le 19) dei giorni dal lunedì al venerdì
  • la F2 e la F3, più economiche, comprendono le ore intermedie (tra le 7 e le 8 e tra le 19 e le 23, sempre da lunedì a venerdì) e quelle “fuori punta”: dalle undici di sera alle sette del mattino tra lunedì e sabato, tutta la domenica e i festivi.

La BIORARIA divide la giornata in fasce, finora è stata opzionale. Ma dal 1° luglio 2010 la “bioraria” sarà obbligatoria per tutti. È utile riuscire a leggere anche le bollete, bisogna tenere conto di com’è fatta una bolletta. In un conto dell’elettricità da 100 euro, normalmente, ci sono 36 euro di costi fissi e 64 di costi mobili.

  • Costi fissi: tra i costi fissi ci sono 15 euro alla voce “servizi di rete”, che coprono le spese che le imprese di vendita pagano al distributore locale per la distribuzione, il trasporto e la misura dell’elettricità. Altri 7 euro vanno agli “oneri generali di sistema”, stabiliti dalla legge e necessari a coprire spese come quelle per gli incentivi alle fonti rinnovabili (4,34 euro), per la dismissione delle centrali nucleari (1,54 euro) e per il finanziamento di imprese ad ampio consumo energetico, come le Ferrovie, (96 centesimi). Poi ci sono 14 centesimi di imposte (compresa l’Iva al 10%).
  • Costi mobili: sono invece la componente su cui possono giocare le aziende venditrici. Almeno in parte. Perché sono composti di 55 euro necessari a comprare elettricità sul mercato, 4-5 euro di costi di commercializzazione (cioè quelli necessari alla gestione del cliente) e 4 euro per la componente di perequazione (che garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di approvvigionamento e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti l’anno prima).

A questo punto, tenendo conto dei propri consumi, si possono consultare le offerte. Il miglior modo per farlo è consultare il sito dell’Autorità, che offre un ottimo strumento di comparazione (http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do).

L’associazione dei consumatori Altroconsumo afferma che, sul mercato libero si possono ottenere sconti fino al 10-13% sul costo totale. Passare dalla propria tariffa monoraria a quella bioraria consente invece un risparmio minimo, a meno che non si spostino nelle ore “scontate” l’80% dei consumi.

Scopri come risparmiare elettricità

Da ben due anni in Italia è possibile scegliere da chi acquistare l'energia elettrica, ma nonostante le molte offerte in pochi lo sanno. Eppure ha già permesso di risparmiare 20 miliardi. La liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviata da Pierluigi Bersani nel 1999, è arrivata al suo completamento nel 2007, con l’apertura del “mercato libero” anche per i clienti domestici. L’obiettivo era quello di incentivare la concorrenza in un mercato che ne ha poca, con la speranza che le imprese si mettano a competere sui prezzi, a tutto vantaggio dei consumatori.

Fino al luglio del 2007 l'energia elettrica aveva un prezzo fisso, stabilito dall’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che lo aggiorna ogni tre mesi. Con la liberalizzazione gli utenti possono scegliere di passare al “mercato libero”, scegliendo una delle proposte delle varie aziende di vendita di energia elettrica. Oggi sono 84 i gruppi che propongono offerte di elettricità sul mercato libero e si sono iscritti all’elenco dei venditori istituito dall’Autorità. E' ovvio che il passaggio al mercato libero non è obbligatorio. Chi vuole o preferisce può restare nel vecchio sistema, quello regolato per intero dall’Autorità per l’Energia, definito “mercato di maggior tutela”. Passando al mercato libero, a livello tecnico, non cambia nulla. La rete elettrica resta la stessa, cosi come la cabina a cui si è collegati. Anche il contatore non deve essere sostituito. Gran parte delle aziende che vendono energia elettrica, infatti, non la producono né la trasportano: si limitano a comprare elettricità sulla Borsa elettrica e rivenderla ai clienti finali.

Fino a oggi il mercato libero (che per le grandi imprese è obbligatorio) ha avuto poco successo. Gli ultimi dati dell’Autorità per l’Energia dicono che sono passati alle offerte elettriche liberalizzate 3 milioni e 200mila dei 36 milioni di clienti italiani. L’8,9% del totale, tasso in linea con gli altri paesi europei. Tra quelli che hanno abbandonato il vecchio regime, due milioni sono famiglie (il 7,1%) e un milione e 200mila sono piccole imprese (il 15,6%). Nella prima metà di quest’anno hanno scelto il mercato libero 688mila clienti. Ciò che più preme sottolineare e che cambiare non costa praticamente niente. Il passaggio da un operatore all’altro è gratuito, l’unica spesa è l’imposta di bollo (14,62 euro) da pagare sul nuovo contratto. Il passaggio è oneroso solo se è il secondo in un anno: in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela.

E per l’affidabilità non dovrebbero esserci rischi. L’unico problema può essere il fatto che tutto l’impianto resta di proprietà della società di distribuzione, quindi per ogni possibile guasto il nuovo fornitore non può intervenire, ma si deve limitare a rivolgersi alla vecchia società. La quale, solitamente, dà la precedenza ai suoi clienti.

continua......(offerte, costi, problemi, )

martedì 24 novembre 2009

Docet: si lavora per risolvere i problemi. Online la versione per Windows Vista

Si sono aperti i lavori per dare soluzione ai problemi riscontrati dopo gli aggiornamenti al Docet, il software per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato sul sito ufficiale www.docet.itc.cnr.it il 2 novembre scorso. Dopo gli aggiornamenti al software è stata riscontrata una criticità nella fase di scaricamento della versione v. 2.09.11.02 del Docet per gli utilizzatori del sistema operativo Windows Vista. La versione per Windows Vista e la manualistica a supporto dello strumento saranno disponibile entro pochi giorni.
Ricordiamo un pò cos'è Docet:
E' uno strumento di simulazione per la certificazione energetica degli edifici. Il software è aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata, secondo le norme tecniche UNI TS 11300.
Docet permette in modo semplificato l'inserimento dei dati da parte di qualunque genere di utente, offrendo un'interfaccia semplificata con l'obbiettivo di fornire una qualificazione energetica degli edifici esistenti.
Il tutto in modo semplice e riproducibile senza rinunciare all'accuratezza del risultato.
L'aggiornamento permette, inoltre, di definire geometrie anche complesse modificando i dati precalcolati.
Tutti i dati qualitativi introdotti sulla base della documentazione a disposizione e di un audit energetico minimo, e quelli non introdotti, vengono definiti quantitativamente in modo automatico dallo strumento.
Vengono calcolati i seguenti indicatori prestazionali:
- Fabbisogno di energia netta per riscaldamento (Epi,invol), raffrescamento (Epe,invol);
- Fabbisogno di energia fornita per riscaldamento, acqua calda sanitaria e ausiliari elettrici;
- Indice di energia primaria per riscaldamento (EPi), per acqua calda sanitaria (EPacs) e globale (Epgl);
- Quantità di CO2 prodotta;
- Risparmio economico ottenibile e tempo di ritorno semplice degli investimenti ipotizzati;
- Classe energetica (da G ad A+).
Vine valutato anche il contributo dell’istallazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici. Gli output relativi agli Attestati di Certificazione e Qualificazione Energetica sono quelli contenuti nelle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica.
Da notare è che nell’ultima sezione del software è possibile definire i miglioramenti, in termini prestazionali, dell'edificio secondo i requisiti minimi al 2010 dei valori di trasmittanza termica e rendimento globale medio stagionale riportati nell'Allegato C del decreto legislativo 311/06.
Due tipologie di analisi:
  • Analisi parametrica: La prima analisi consente di determinare l'andamento del fabbisogno di riscaldamento (EPi,invol) e di raffrescamento (EPe,invol) al variare di una trasmittanza termica (espressa in % sul valore reale) corrispondente ad una sola tipologia di elemento di involucro tra quelle richieste (Pareti vericali, Copertura, Pavimento o Serramenti).
  • Analisi di sensibilità: La seconda analisi permette di individuare i parametri più sensibili, tra quelli possibili (trasmittanza termica pareti verticali, copertura, terreno e serramenti, fattore solare degli elementi trasparenti e rendimento globale medio stagionale), e confrontarli in un diagramma con scala da 1 a 100. I valori più elevati corrispondono ad una elevata priorità di intervento.
fonti: http://www.edilportale.com e sito ENEA

venerdì 13 novembre 2009

Semplificazione del bonus del 55% per la riqualificazione energetica

Il DM del 6 agosto 2009 semplifica le procedure e riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il suddetto decreto tratta delle “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall'11 ottobre 2009), e modifica il DM 19 febbraio 2007 , “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.
Il DM 6 agosto 2009 interviene sugli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007); oppure:
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005.
Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia. Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.

Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici

contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri sono:

  • Criteri generali 
  • Metodologie di calcolo
  • Requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta diulteriori disposizioni, quali, ad esempio: 
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc); 
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio; 
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali; 
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento; 
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate; 
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata. 
 
Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. 
 
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. 
 
I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori. 
 
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte, ad esempio da UNI e CEN. 
L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti. 
 
Le disposizioni del nuovo decreto – si legge all’art. 6 – si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. 
Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. 
 
Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali. 
 
L’art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

mercoledì 11 novembre 2009

Certificazione energetica: a breve i requisiti per i professionisti

La bozza di Dpr attuativo della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento dei certificatori, stabilisce che i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici saranno: ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie, forestali e ambientali, geometri, periti industriali, agrari e agrotecnici.
In particolare la bozza provvisoria del decreto definisce “tecnico abilitato” un tecnico, sia dipendente pubblico o privato che libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale, abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.
Le lauree abilitanti previste sono quelle in: architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale, chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica, gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.
Da notare che qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi citati (progettazione di edifici e progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi), egli dovrà operare in team con altri tecnici, in modo che il gruppo copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza.
Per lauree quali, fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali. Lo schema di Dpr, che segue gli altri due attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 (Dpr 59 2 aprile 2009 recante metodologie di calcolo e i requisiti minimi, e DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida per la certificazione energetica) è ora all’esame del Consiglio di Stato, dovrà poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e, infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.