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mercoledì 2 aprile 2008

Tipologie di certificazione

Negli ultimi anni sono stati messi a punto sistemi di certificazione energetico-ambientale volti alla definizione della prestazione degli edifici durante tutto il loro ciclo di vita. Allo stato attuale, a seguito dell’emanazione della Direttiva europea, le ricerche finalizzate alla messa a punto di tali sistemi si sono notevolmente diffuse. I sistemi più sofisticati consentono di avere sia un’indicazione dettagliata della prestazione dell’edificio che la definizione oggettiva della sua qualità ambientale. Il termine “certificazione” ha assunto significati diversi:
  • una procedura di calcolo finalizzata a misurare il livello dei consumi, come peraltro previsto dalla legge 10/91 italiana;
  • un pubblico riconoscimento delle buone prestazioni di un edificio dato solo se esso soddisfa determinati requisiti;
  • un sottoprodotto della diagnosi energetica intesa ad identificare i possibili miglioramenti delle prestazioni dell’edificio.

In ogni caso, l’obiettivo da raggiungere è quello di promuovere una maggiore sostenibilità nel settore edilizio.

Gli aspetti principali da prendere in considerazione sono:

  1. il consumo di risorse (energia, acqua, territorio);
  2. i carichi ambientali prodotti (emissioni inquinanti, impatto sul territorio);
  3. la qualità ambientale (comfort);
  4. la qualità del servizio (flessibilità, controllabilità)

A seconda degli aspetti presi in considerazione, è possibile distinguere i metodi per la valutazione e la certificazione della qualità energetica degli edifici da quelli che, oltre agli aspetti energetici, considerano anche quelli ambientali definendo così la qualità degli edifici nel senso più ampio del termine.

martedì 1 aprile 2008

Certificazione Energetica: Articoli 7,8

Articolo 7 Disposizione di un attestato di certificazione energetica al momento della costruzione, della compravendita e della locazione di un edificio nuovo o esistente. La certificazione deve essere accompagnata da “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”, mentre, negli edifici pubblici o ad uso pubblico a scopo informativo, l’attestazione deve essere esposta assieme alle “temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti”. Articolo 8 Ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati da parte di personale qualificato.Le principali novità della Direttiva riguardano l’attenzione rivolta alle tematiche del raffrescamento e del condizionamento dell’aria, alla possibilità di ricorrere alla bioclimatica per ottenere il risparmio energetico e all’introduzione delle ispezioni periodiche obbligatorie per i sistemi di condizionamento dell’aria.L’attestato di certificazione energetica degli edifici, invece, non è una novità visto che alcuni Stati membri già applicano misure integrate per il risparmio energetico tant’è vero che la proposta comunitaria ha l’obiettivo di far convergere gli standard di costruzione verso quelli già adottati in Paesi caratterizzati da una legislazione più evoluta. La certificazione energetica obbligatoria, attualmente vigente solo in Danimarca, Germania e Gran Bretagna, è quindi considerata uno strumento efficace per correggere quelle imperfezioni di mercato a causa delle quali i proprietari non investono in misure di risparmio energetico perché non incentivati.

Certificazione Energetica: Articoli 3, 4, 5, 6

Definizione di una metodologia comune finalizzata allo sviluppo di standard minimi di prestazione energetica e che possa essere applicata a diverse tipologie edilizie. Gli edifici storici, le seconde case, i siti industriali, le officine e le strutture esistenti con metrature inferiori ai 1000 m2, sono però esclusi dal soddisfare i suddetti standard. Mentre gli edifici di nuova costruzione aventi metratura superiore a 1000 m2 devono essere sottoposti anche ad una valutazione della fattibilità tecnico-economica per l’installazione di impianti alternativi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento e pompe di calore. La metodologia di calcolo consente di definire il rendimento energetico dell’edificio attraverso l’adozione di un approccio integrato che tiene conto delle differenze climatiche, della coibentazione della struttura, degli impianti per il riscaldamento ed il condizionamento, dei sistemi di illuminazione e di ventilazione, nonché dell’orientamento dell’edificio.

lunedì 31 marzo 2008

La Direttiva Europea 2002/91/CE

Il 16 dicembre del 2002, è stata emenata la "Direttiva 2002/91/CE" dal Parlamento europeo ed il Consiglio sul rendimento energetico. Questa direttiva è nata dalla necessità di accelerare le azioni di risparmio energetico e di ridurre le differenze tra i vari Stati Membri, attraverso la definizione di un quadro di riferimento normativo in modo da coordinare gli interventi nel settore edilizio. I principali contenuti della Direttiva verranno sintetizzati nei prossimi giorni.