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sabato 10 maggio 2008

Certificazione Energetica: La qualifica del soggetto certificatore

Possono essere accreditati come Soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di: a) uno dei seguenti titoli di studio:
  • diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale,
  • diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale,
  • diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale,
  • diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale,
  • diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;

b) un’adeguata competenza comprovata da esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul B.u.r.l. del presente provvedimento ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:

  • progettazione dell’isolamento termico degli edifici,
  • progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva,
  • gestione energetica di edifici ed impianti,
  • certificazioni e diagnosi energetiche,
  • oppure frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati.

Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell’edificio;

d) fornitura di energia per l’edificio;

e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio

venerdì 9 maggio 2008

Certificazione Energetica: Decreto Legislativo n.311 del 29 dicembre 2006. ....continua...

Quali verifiche effettuare secondo l’allegato I? Il comma 1 dell’allegato I descrive il metodo prestazionale ovvero è possibile effettuare una verifica dell’edificio in termini di EPlimite considerando le trasmittanze delle strutture verificate con un incremento del 30%. Ovvero adottando sistemi particolari, quali sistemi solari passivi, è possibile anche non limitando al massimo le trasmittanze delle strutture, costruire edifici con basso consumo energetico. Oltre alla verifica dell’EP e delle trasmittanze, si richiede anche quella del rendimento che nella maggior parte dei casi, adottando caldaie a condensazione e sistemi efficienti di termoregolazione, non crea nessun problema. Il comma 2, che è previsto per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile minore o uguale di 1.000 m2, detta un metodo di tipo prescrizionale, cioè a fronte di una verifica di parametri che riguardano l’edificio e l’impianto, si associa all’edificio il valore limite dell’indice di prestazione energetica. Tale procedura è prevista anche per i nuovi edifici e le ristrutturazioni con superficie utile maggiore di 1.000 m2 se il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18. Le prescrizioni sono su: la trasmittanza termica delle strutture opache verticali, inclinate ed orizzontali comprensive dei ponti termici non corretti; la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive dell’infisso, il rendimento del generatore installato; la temperatura di mandata e il sistema di termoregolazione. Verifica dei divisori La verifica prevede che il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali ed orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. Verifica termoigrometrica Si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20C. Verifica estiva Devono essere verificate: a) Presenza ed efficacia di elementi di schermatura superfici vetrate. b) Solo per zone A, B, C, D, E e per irradianza sul piano orizzontale max l≥ 290 W/m2, verifica massa superficiale pareti opache verticali, orizzontali ed inclinate Ms >230 kg/m2 c) Il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica. Tale verifica deve considerare che: “gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni”.