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mercoledì 12 marzo 2008

INGEGNERE non puoi iscriverti in più settori dell'albo se non hai le lauree appropriate

Dal 6 marzo il Tar di Lecce con la sentenza n. 4154 del 4 dicembre 2007, respingendo il ricorso di una titolare di laurea specialistica in Ingegneria dei materiali, già iscritta all’Ordine degli Ingegneri nella Sezione “A”, “Settore b) Industriale”, alla quale non era stato consentito sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sezione A “Settore a) Civile Ambientale”, con la motivazione “che la stessa non è in possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A - Settore Civile Ambientale”. Ha sentenziato che, un ingegnere iscritto in un settore dell’Albo degli Ingegneri, non può iscriversi anche in un altro solo con il superamento del relativo esame di Stato, se non è in possesso del necessario titolo di studio accademico. La legge a cui il Tar ha fatto riferimento è il Dpr 328/2001 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti” prevede, all’art. 3, comma 3, che “Il professionista iscritto in un Settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri Settori della stessa Sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più Settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato”. Il 4° comma dice inoltre che: “Gli iscritti in un Settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso Settore della stessa Sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il Settore cui intendono accedere”. Gli articoli 45 a 49 elencano elencano le attività professionali che formano oggetto della professione per il “Settore Ingegneria Civile e Ambientale” e per il “Settore Ingegneria Industriale” e indicano i corrispondenti percorsi formativi universitari sfocianti in distinte classi di laurea specialistica. Quindi in definitiva il Tar nega l’ardita tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente in base all’art. 3 primo e quarto comma del Dpr 328/2001, che prevede che gli iscritti in un “Settore” che chiedano di essere iscritti in un altro “Settore” devono essere, innanzitutto, in possesso del necessario correlato (e specifico) titolo di studio accademico. fonte: http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=11360&iDCat=15