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mercoledì 16 aprile 2008

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: L’ambito di intervento

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 311/06 indica gli edifici e gli impianti che devono rispettare le verifiche dettate dal decreto. Infatti troviamo:
  • una applicazione integrale a tutto l’edificio in caso di nuovi edifici ed in caso di ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile >1000 m2 , ed in caso di demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile >1000 m2;
  • una applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
  • una applicazione limitata al rispetto di parametri specifici in caso di ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤1000 m2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti ed in caso di sostituzione di generatori di calore.

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile