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martedì 1 aprile 2008

Certificazione Energetica: Articoli 7,8

Articolo 7 Disposizione di un attestato di certificazione energetica al momento della costruzione, della compravendita e della locazione di un edificio nuovo o esistente. La certificazione deve essere accompagnata da “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”, mentre, negli edifici pubblici o ad uso pubblico a scopo informativo, l’attestazione deve essere esposta assieme alle “temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti”. Articolo 8 Ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati da parte di personale qualificato.Le principali novità della Direttiva riguardano l’attenzione rivolta alle tematiche del raffrescamento e del condizionamento dell’aria, alla possibilità di ricorrere alla bioclimatica per ottenere il risparmio energetico e all’introduzione delle ispezioni periodiche obbligatorie per i sistemi di condizionamento dell’aria.L’attestato di certificazione energetica degli edifici, invece, non è una novità visto che alcuni Stati membri già applicano misure integrate per il risparmio energetico tant’è vero che la proposta comunitaria ha l’obiettivo di far convergere gli standard di costruzione verso quelli già adottati in Paesi caratterizzati da una legislazione più evoluta. La certificazione energetica obbligatoria, attualmente vigente solo in Danimarca, Germania e Gran Bretagna, è quindi considerata uno strumento efficace per correggere quelle imperfezioni di mercato a causa delle quali i proprietari non investono in misure di risparmio energetico perché non incentivati.