- Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
‐ inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori iniziati nel periodo d’imposta 2007;
‐ non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d’imposta 2008.
L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione fiscale del 55% spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi.Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
- Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
È detraibile il 55% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). Per i pannelli realizzati in autocostruzione, e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007).
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
continua.....