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venerdì 18 aprile 2008
Da quando dobbiamo certificare gli edifici?
Le date previste dal decreto sono le seguenti:
• 1 luglio 2007Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile (vendita o locazione).
• 1 luglio 2008 Edifici esistenti di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari.
• 1 luglio 2009 Alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Nel caso di edifici pubblici, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
mercoledì 16 aprile 2008
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: L’ambito di intervento
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 311/06 indica gli edifici e gli impianti che devono rispettare le verifiche dettate dal decreto.
Infatti troviamo:
- una applicazione integrale a tutto l’edificio in caso di nuovi edifici ed in caso di ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell’involucro di edifici esistenti con superficie utile >1000 m2 , ed in caso di demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile >1000 m2;
- una applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
- una applicazione limitata al rispetto di parametri specifici in caso di ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile ≤1000 m2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti ed in caso di sostituzione di generatori di calore.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile
L’attestato di certificazione energetica
Altra definizione molto importante è quella relativa all’attestato di certificazione energetica definito come: “il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”.
Al momento non sono ancora usciti i decreti attuativi tanto attesi, quindi non è possibile rispondere completamente alle varie domande sull’argomento che interessano i professionisti.
Tra le tante, segnalo quelle relative al soggetto certificatore, alla procedura di certificazione, alla classe dell’edificio.
Risposte saranno date a breve, a livello nazionale.
Comunque, che sia la procedura di calcolo per la climatizzazione invernale che le verifiche da effettuare sono già disponibili ed utilizzabili.
Al momento non sono ancora usciti i decreti attuativi tanto attesi, quindi non è possibile rispondere completamente alle varie domande sull’argomento che interessano i professionisti.
Tra le tante, segnalo quelle relative al soggetto certificatore, alla procedura di certificazione, alla classe dell’edificio.
Risposte saranno date a breve, a livello nazionale.
Comunque, che sia la procedura di calcolo per la climatizzazione invernale che le verifiche da effettuare sono già disponibili ed utilizzabili.

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